Nucleo di supporto ANBSC

Glossario

Aziende destinate

Appartengono a questa categoria tutte le aziende che hanno completato l’iter giudiziario e per le quali è stato possibile procedere alla loro destinazione, in conformità all’articolo 48 del Codice Antimafia.


Aziende in gestione

Appartengono a questa categoria le aziende confiscate assegnate all’amministrazione dell’ANBSC.

L'ANBSC riceve comunicazione, anche in via telematica, dei provvedimenti di sequestro e confisca o revoca degli stessi (art. 20, c.5 e art. 38, c.2 del D.Lgs. 159/2011) da parte dell'Autorità giudiziaria e li registra sul Sistema Informativo ReGio (art. 110, c.2 del D.Lgs. 159/2011). I flussi informativi tra l'Autorità giudiziaria e l'ANBSC sono dettagliatamente definiti nel DPR 233/2011.


Beni immobili destinati

Appartengono a questa categoria tutti quei beni immobili che hanno completato l’iter giudiziario e per i quali è stato possibile procedere alla loro destinazione, in conformità all’articolo 48 del Codice Antimafia.


Beni immobili in gestione

Appartengono a questa categoria tutti quei beni che, per diverse ragioni (l’iter giudiziario è ancora in corso, esistono criticità che bloccano le procedure), non sono ancora stati trasferiti ad altre Amministrazioni dello Stato o agli Enti locali e, dunque sono ancora sotto la gestione dell’Agenzia stessa.


Categoria e sottocategoria dei beni immobili

CATEGORIA SOTTOCATEGORIA
Unità immobiliari per uso di abitazione e assimilabili Appartamento in condominio - abitazione indipendente
Palazzo di pregio artistico e storico – castello – villa – box
Garage – autorimessa – posto auto – tettoia – altro
Unità immobiliari per alloggi e usi collettivi Collegio e convitto – educandato – ricovero – orfanotrofio – ospizio – convento – seminario – casa di cura – ospedale
Ufficio pubblico – scuola – laboratorio scientifico – biblioteca – museo – galleria – cappella
Oratorio – opificio – albergo – pensione - teatro – cinematografo – sala per spettacoli – istituti di credito
Fabbricato annesso a speciali esigenze commerciali – edificio galleggiante – ponte privato – altro
Unità immobiliari a destinazione commerciale e industriale Negozio – bottega – magazzino/locale di deposito
Laboratorio per arti e mestieri – stabilimento balneare
Stabilimento di acque curative – stalla – scuderia – fabbricato/locale per esercizi sportivi – fabbricato industriale
Altre unità immobiliari Fabbricato in corso di costruzione indivisibile – altro
Terreno Terreno agricolo – terreno con fabbricato rurale
Terreno edificabile

Confisca

La confisca è un provvedimento adottato dal giudice in seguito al sequestro dell'azienda, con cui, all'esito del contraddittorio con le parti coinvolte, si perviene alla verifica dei presupposti per l'applicabilità del provvedimento ablatorio nei confronti del titolare.

La confisca è disposta nel caso in cui la persona nei confronti della quale si procede risulti essere titolare di beni o averne la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. E' un provvedimento comunque impugnabile che tuttavia consente di tenere fermo il sequestro con una maggiore aspettativa di espropriazione definitiva del bene.


Confisca definitiva

La confisca definitiva è un provvedimento ablatorio con carattere di definitività all'esito delle impugnazioni previste (appello e ricorso per Cassazione) ovvero del decorso del termine fissato per proporre le impugnazioni. Con la confisca definitiva l'azienda è acquisita al patrimonio dello Stato.


Decreto di destinazione

Il decreto di destinazione è l’atto formale con cui l’Agenzia nazionale trasferisce la proprietà di un bene ad un altro Ente.


Destinazione dei beni immobili

  • Mantenimento al patrimonio dello Stato
    I beni immobili possono essere mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico, di protezione civile e anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse. Inoltre tali beni possono essere utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche al fine di reperire risorse utili ad assicurare il potenziamento della medesima.
  • Trasferimento al patrimonio indisponibile degli Enti territoriali
    I beni immobili possono essere trasferiti al patrimonio indisponibile del comune ovvero della provincia o della regione ove l'immobile è ubicato per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali.
  • Assegnati dall’Agenzia agli enti o alle associazioni
    L’ultima riforma ha previsto che i beni di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento con le modalità e per gli scopi sopra sintetizzati possano essere assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall’Agenzia agli enti o alle associazioni indicati sulla base di apposita convenzione.
  • Vendita
    La vendita è prevista quando non sia possibile procedere alla destinazione o al trasferimento per le finalità di pubblico interesse indicate.

Destinazione delle aziende

  • Affitto
    Le aziende possono essere destinate all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata.
  • Vendita
    Le aziende possono essere destinate alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.
  • Liquidazione
    Il Codice Antimafia prevede la liquidazione dell’azienda, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.
  • Trasferiti ad enti ed associazioni
    Le aziende possono altresì essere trasferite, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per finalità istituzionali agli enti o associazioni indicati.

Forma giuridica

  • Impresa individuale
  • Società responsabilità limitata
  • Società cooperativa
  • Società di fatto registrata
  • Società in accomandita per azioni
  • Società in accomandita semplice
  • Società in nome collettivo
  • Società per azioni
  • Società semplice
  • Altro

Indice di densità

Indicatore che misura il numero dei beni confiscati ogni 1.000 abitanti.


Iter giudiziario

L’iter giudiziario ha inizio con il provvedimento di sequestro dei beni, che di fatto congela il patrimonio oggetto della misura di prevenzione.

La fase successiva è quella della confisca di primo grado, un ulteriore provvedimento, ancora di natura temporanea, istituito per mantenere fermo il sequestro e avviare il procedimento che condurrà poi alla confisca di secondo grado e infine a quella definitiva. Fino al decreto di confisca di secondo grado, l’Agenzia nazionale svolge un ruolo di ausilio e supporto all’autorità giudiziaria.


Percentuale di confisca

Percentuale del bene immobile su cui è stata disposta la confisca.


Scopo destinazione dei beni immobili

  • Fini istituzionali
    Il riutilizzo per finalità istituzionali è garantito direttamente dall’Agenzia nazionale che, in collegamento con le altre Amministrazioni dello Stato, può disporre l’utilizzo dei beni confiscati per “finalità di giustizia, di ordine pubblico, di protezione civile”. Inoltre, gli enti territoriali possono decidere di utilizzare in proprio i beni, come sedi di uffici pubblici, di scuole e di altri servizi utili ai cittadini.
  • Scopi sociali
    Il riutilizzo per finalità sociali è solitamente determinato dagli Enti locali che, tramite bandi pubblici aperti a tutti, assegnano i beni a una serie di soggetti sociali come associazioni, cooperative, gruppi e comunità. Questi soggetti sono chiamati a realizzare progetti che abbiano finalità sociali come case famiglie, centri di accoglienza, case rifugio ecc.
  • Finalità di lucro
    Il comma 3, lett. c, dell’art. 48 del Codice Antimafia prevede che “I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali”. Inoltre tali beni possono essere utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche al fine di reperire risorse utili ad assicurare il potenziamento della medesima.

Settore

Classificazione delle attività economiche.


Tipo di fascicolo

  • Penale
    L’art. 240 del Codice Penale prevede che nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Dunque, gli elementi peculiari della confisca come conseguenza dell’azione penale sono sostanzialmente due: la necessità di essere in presenza di una condanna e il collegamento tra il bene che si intende confiscare ed il reato per cui è emessa la sentenza.
  • Prevenzione
    La confisca quale misura di prevenzione fa ingresso nell’ordinamento italiano con la legge 646/1982 (c.d. Rognoni - La Torre), la quale, imponendosi nel solco della passata legislazione antimafia, ha implementato il sistema delle misure di prevenzione contenuto nella legge 575/1965, affiancando alle misure di carattere personale, quelle “patrimoniali” del sequestro e della confisca.
    Gli elementi peculiari della confisca come misura di cautela patrimoniale, che non necessita di sentenza di condanna, sono riconducibili, sostanzialmente, alla necessità di una verifica della pericolosità e alla fattispecie confiscabile che prevede anche beni di provenienza lecita.

Tipo di procedura

  • Procedimento Penale
    L’art. 240 del Codice Penale prevede che nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Dunque, gli elementi peculiari della confisca come conseguenza dell’azione penale sono sostanzialmente due: la necessità di essere in presenza di una condanna e il collegamento tra il bene che si intende confiscare ed il reato per cui è emessa la sentenza.
  • Misura di Prevenzione
    La confisca quale misura di prevenzione fa ingresso nell’ordinamento italiano con la legge 646/1982 (c.d. Rognoni - La Torre), la quale, imponendosi nel solco della passata legislazione antimafia, ha implementato il sistema delle misure di prevenzione contenuto nella legge 575/1965, affiancando alle misure di carattere personale, quelle “patrimoniali” del sequestro e della confisca.
    Gli elementi peculiari della confisca come misura di cautela patrimoniale, che non necessita di sentenza di condanna, sono riconducibili, sostanzialmente, alla necessità di una verifica della pericolosità e alla fattispecie confiscabile che prevede anche beni di provenienza lecita.

Tipologia dei beni confiscati

Le tipologie di beni confiscati sono tre: beni mobili (auto, moto, natanti, denaro), beni immobili (appartamenti, ville, terreni, palazzi, box, autorimesse, capannoni) e beni aziendali (aziende, quote e partecipazioni societarie).


Ufficio giudiziario

Per ufficio giudiziario si intende il complesso della struttura organizzativa, prevista dall’ordinamento, per lo svolgimento di una determinata funzione.

Ai fini di cui all’art. 18 R.D. n. 12/1941 rientrano in tale categoria: la Corte di appello, il Tribunale Ordinario, l’Ufficio di Sorveglianza, il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, la Procura Generale presso la Corte di appello.